Art. 10.

      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: «comune di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Cavallino-Treporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, a esclusione dei fabbricati realizzati dagli assegnatari».